Come richiedere i permessi da Legge 104

10 Settembre 2017 Lo sapevi che News 0 commenti
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Una recente circolare dell’Inps spiega i diritti di parti di unioni civili e di conviventi di fatto in materia di permessi legge 104 e congedi straordinari

L’INPS ha emanato il 27 febbraio 2017 una circolare illustrativa che spiega come la Legge sulle Unioni Civili (legge n. 76 del 20 maggio 2016) che ha riconosciuto le unioni civili fra persone dello stesso sesso e la sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 5 luglio 2016 sui permessi della legge 104 estesi anche ai conviventi abbiano apportato modifiche alla fruizione di permessi e congedi straordinari per i lavoratori dipendenti del settore privato che assistono famigliari con disabilità, allargandone di fatto la platea.

I PERMESSI PER CHI ASSISTE – Come sappiamo, l’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 prevede il diritto ad usufruire di 3 giorni di permesso mensili retribuiti, in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado – con possibilità di estensione fino al terzo grado – riconosciuti in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, c.3 della legge 104 stessa.
Con la sentenza n. 213/2016 della Corte Costituzionale ora anche i conviventi e le parti dell’unione civile possono beneficiare di questi permessi.
La sentenza infatti ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.33, comma 3, della legge 104/1992 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge 104/92 perchè con tale esclusione mina il diritto alla salute e alle cure del singolo individuo come prescritto dall’art. 32 della Costituzione.
Ricordiamo che però le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto possono usufruire di questi permessi per assistere solo il proprio partner e non eventuali suoi parenti, in quanto l’unione civile e la convivenza di fatto non costituiscono rapporto di affinità.

IL CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO – Il comma 5 dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce invece la concessione del congedo straordinario biennale in favore di soggetti con disabilità grave ai sensi dell’art.3, c. 3 della legge 104/92, fissando un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che, partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e affini di terzo grado.

Ora con le nuove disposizioni normative l’ordine di priorità è mutato in tal senso:
Hanno diritto al congedo straordinario:
1. il “coniuge convivente” / la “parte dell’unione civile convivente” della persona disabile in situazione di gravità;
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”;
3. uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/ la “parte dell’unione civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori” ed i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui tutte le categorie precedenti siano mancanti, decedute o affette da patologie invalidanti.

Come possiamo vedere fra i possibili beneficiari al congedo straordinario ci sono le parti di unioni civili ma non i conviventi di fatto.
Così invece la stessa legge si è espressa in merito ai diritti per le persone legate da un rapporto di unione civile:“le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, […] si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
Pertanto la parte dell’unione civile può beneficiare tanto dei permessi da legge 104 quanto del congedo straordinario.

RIEPILOGANDO –
A) UNIONI CIVILI: Le parti di un’unione civile possono beneficiare:
– dei permessi da legge 104792
– del congedo straordinario
Con la precisazione a riguardo che questi benefici valgono esclusivamente per assistere il proprio partner e non suoi parenti in possibile stato di handicap grave, in quanto l’unione civile non implica un rapporto di affinità fra parenti e l’art. 78 del Codice Civile non viene espressamente richiamato dalla legge n. 76 del 2016.

B) CONVIVENZE DI FATTO: I conviventi di fatto (secondo i commi 36 e 37 dell’art. 1 legge 76/2016 “due persone maggiorenni non vincolate da rapporto di parentela […] o da unione civile”) possono beneficiare unicamente dei permessi della legge 104792 sempre e solo nei confronti del proprio partner.
Non possono usufruire invece del congedo straordinario.

COME PRESENTARE LA DOMANDA – Il richiedente deve accertare il proprio stato di “parte di unione civile” o di “convivente di fatto”.
Per certificarsi “parte dell’unione civile”, (comma 3, art, 1 della legge 76/2016), si fa riferimento agli atti di unione civile registrati nell’archivio dello stato civile.
Per l’accertamento della stabile convivenza, invece, si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica rilasciata dagli uffici del Comune preposti (stato civile/anagrafe). Il riferimento normativo è costituito dai commi 36 e 37 della legge 76/2016.

La domanda va presentata all’Inps attraverso dei modelli appositi che vi riportiamo qui di seguito, ma che potete trovare sul sito dell’Inps stesso, alla sezione Modulistica:
– SR08 (Domanda di permessi per l’assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità)
– SR64 (Domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge/ la parte dell’unione civile disabile in situazione di gravità)
La domanda deve essere inoltrata all’INPS di competenza tramite Posta Elettronica Certificata (non è sufficiente una email ordinaria) o mezzo equivalente (raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione della domanda allo sportello).
Si precisa che nella domanda di beneficio il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, lo stato di coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto.