Quanti alunni per classe in presenza di studenti disabili?

09 Ottobre 2017 News Scuola 0 commenti
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La recente circolare MIUR chiarisce il numero massimo di studenti per classe in presenza di situazioni di disabilità

 

A inizio agosto il MIUR ha pubblicato la nota n. 1153, avente per oggetto il D. Lgs. n. 66/2017, dedicato all’inclusione scolastica degli studenti con disabilità. In questa circolare il MIUR ha fornito chiarimenti in merito alle decorrenze delle nuove disposizioni contenute in tale decreto: primo settembre 2017 per i gruppi di lavoro e per l’Osservatorio sull’inclusione scolastica e primo gennaio 2019 per la procedura di certificazione, per il Profilo di Funzionamento, per il Progetto Individuale, per il Piano Educativo Individualizzato e per la richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico. La nota, inoltre, ha ricordato che per la formazione delle classi, in presenza di alunni con disabilità, restano ferme le disposizioni dettate dal DPR n. 81/09, secondo cui in presenza di alunni disabili le classi non debbano, di norma, superare il numero di 22 alunni.

Il DPR richiamato, però, afferma testualmente (art. 5, co 2) che le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni

Questa incongruenza ha suscitato immediate perplessità, anche se a molti è apparso subito palese che probabilmente si trattava di un mero errore materiale. Con una successiva nota, infatti, il Miur ha rettificato la precedente indicazione, riaffermando il limite di 20 alunni per le classi iniziali, in presenza di situazioni di disabilità.

Questo limite, purtroppo, molto spesso è disatteso. Già nell’articolo citato del DPR la disposizione indica di norma, e ciò apre a possibili deroghe; poi, più avanti, richiama le esigenze di bilancio. Non solo. Nello stesso DPR (art. 4, co 1) si prevede una possibilità di deroga in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola…“. E si torna a 22.

E’ pur vero che nelle circolari successive al DPR del 2009 il Miur ha sempre reiterato l’invito ad evitare di formare classi con più di 20 unità in presenza di alunni che presentano connotazione di gravità. Tuttavia, la realtà è purtroppo ben diversa e molte famiglie di alunni con disabilità sono costrette ogni anno a ricorrere al giudice poiché le classi in cui sono inseriti i propri figli superano abbondantemente i parametri stabiliti per legge. Ricordiamo, a tal proposito, l’importante sentenza n. 1367/16 del Tar Toscana che ha sdoppiato una classe pollaio. Ricordiamo anche la sentenza n. 4706/16 del TAR Campania che ha abbassato il limite a 17 alunni per le zone a rischio sismico.

L’inizio dell’anno scolastico, purtroppo, non fa registrare alcuna inversione di tendenza rispetto al passato. Il limite è sovente esteso del 10 per cento, anche in presenza di situazioni di gravità e si registrano casi di classi molto numerose nelle quali sono presenti alunni con disabilità. Inoltre, il DPR citato fa riferimento esclusivamente alle classi iniziali, ma è opportuno che anche le classi successive non subiscano incrementi tali da creare ostacoli all’esercizio del diritto allo studio degli alunni.

Le famiglie, dunque, ancora una volta dovranno fare attenzione alle situazioni in cui siano disattese le disposizioni normative e chiedere l’immediata applicazione delle stesse, anche ricorrendo, se necessario, alle vie legali.

 

Fonte: disabili.com